Co.Le.Fin. S.r.l., società specializzata nello smobilizzo dei crediti concorsuali, si rivolge agli organi delle Procedure fallimentari che intendano liquidare gli attivi concorsuali attraverso la cessione “pro soluto” dei crediti commerciali ed erariali ovvero mediante avvio di azioni recuperatorie dei medesimi crediti.

Per quanto riguarda l’acquisizione dei crediti, Co.Le.Fin. S.r.l. si propone quale cessionaria “pro soluto” di tutte le posizioni creditorie della procedura, manlevando quest’ultima da tutti gli oneri relativi al trasferimento della titolarità del credito e dei costi relativi alla pur necessaria due diligence da effettuare in contraddittorio con il Curatore al quale potrà essere rivolta, altresì, anche proposta di cessione dei crediti maturandi e futuri in quanto sorti durante la procedura concorsuale.

Ancora, nonostante tali concetti siano ben noti agli operatori del settore, alla scrivente piace ricordare che la cessione “pro soluto” dei crediti consente alle procedure concorsuali sia di ottimizzare le tempistiche altrimenti necessarie per chiudere i fallimenti, non dovendo attendere le lungaggini burocratiche giudiziarie per ottenere il pagamento dei crediti, sia di favorire il ceto creditorio il quale sarà soddisfatto anzitempo e non correrà il rischio di eventuali contestazioni od opposizioni da parte dei debitori o dell’Amministrazione Finanziaria; rischio quest’ultimo che si trasferisce in capo alla cessionaria Co.Le.Fin. S.r.l. che rinuncia, preventivamente, a qualunque garanzia circa la sussistenza del credito ed alla relativa esigibilità.

Cessione Crediti

I VANTAGGI DELLA CESSIONE "PRO SOLUTO" CREDITI COMMERCIALI

Notevole riduzione delle tempistiche di chiusura delle Procedure Concorsuali, con indubbio vantaggio per il ceto creditorio.
Nessun costo per l’avvio delle azioni legali, spesso infruttuose e quindi assolutamente antieconomiche e dannose per il ceto creditorio, anche alla luce del regime di prededuzione riservato agli onorari ed alle spese legali necessarie per incardinare giudizi o procedure espropriative in costanza di procedure concorsuali.

Immediato incasso del corrispettivo della cessione dei crediti, i cui costi sono tutti a carico della cessionaria Co.Le.Fin., ivi comprese le notifiche ai debitori ceduti.

Nessuna contestazione da parte dei debitori ceduti in quanto la formula della “cessione pro soluto” dei crediti tutela e garantisce il cedente da eventuali eccezioni o doglianze che potranno essere mosse, in tal caso, solo nei confronti della cessionaria.

Crediti cedibili

Crediti chirografari verso aziende e privati

Trattasi dei crediti maggiormente presenti negli attivi fallimentari; in questi casi le Procedure Concorsuali, spesso illiquide per conferire mandati recuperatori onerosi a professionisti esterni, sono esposte ad una più che concreta infruttuosità dell’azione esattiva dovuta alle difficoltà di verificare l’esigibilità del credito (controllare termini prescrizionali e decadenziali oltre che supportare documentalmente la pretesa mediante esibizione di “DDT” o prova dell’avvenuta prestazione), precostituirsi un titolo esecutivo (incardinando una procedura monitoria e sempre che il debitore non si opponga), metterlo in esecuzione (previa effettuazione delle indagini sugli asset pignorabili) sperando che, nel frattempo, il debitore eventualmente capiente non sia diventato “magicamente” nullatenente.

Queste dinamiche sono sicuramente poco compatibili ed affini alle esigenze delle Procedure Concorsuali che, invece, potrebbero trovare giovamento (soprattutto nell’interesse del ceto creditorio) nella cessione “pro soluto” di tali crediti che – semmai la Procedura decidesse di esigere direttamente – comunque comporterebbero un delta negativo tra quanto eventualmente incassato ed i costi sostenuti per le azioni legali ed i compensi pagati ai professionisti a prescindere dall’esito dell’azione legale.

Crediti da azioni revocatorie o di responsabilità

Spesso, gli Organi delle Procedure avviano azioni revocatorie o di responsabilità per reintegrare il patrimonio delle medesime Procedure che siano stati depauperati artificiosamente nei famosi “periodi sospetti”; anche in questo caso, quivi richiamando le considerazioni inerenti i crediti verso Aziende e Privati, è vantaggioso per la Procedura attualizzare il credito, cedendolo con la formula “pro soluto” e non esponendosi, quindi, alle incertezze di non pronosticabili azioni esecutive i cui rischi ricadranno sulla cessionaria.

Crediti verso terzi pignorati

Sovente, accade che la Procedura riesca a mettere in esecuzione un titolo effettuando un pignoramento presso terzi (in genere datore di lavoro, Ente o Ministero, Inps) che comporta l’assegnazione periodica di una quota disponibile dell’emolumento del debitore ma, comunque, non superiore al quinto del montante mensile e sempre al netto ed in coda a precedenti pignoramenti o cessioni che ne riducono la quota disponibile.

Ovviamente, data la modestia dell’importo che viene assegnato periodicamente (sempre che non sia necessario attendere il soddisfacimento prima di un altro creditore) è difficile pensare che la Procedura possa rimanere in vita per tutto il tempo occorrente per estinguere la relativa pretesa creditoria, in quanto i costi di gestione della stessa Procedura sono, quasi sempre, superiori alle aspettative di incasso.

Cedere il credito è la migliore soluzione nell’interesse della Procedura e del ceto creditorio che, anche se in misura ridotta, viene soddisfatto senza esporsi ai rischi del “lungo periodo” tra cui l’evento “licenziamento” ovvero l’evento “morte” del debitore che stroncherebbero ogni aspettativa di realizzo.

Crediti ipotecari

Per i crediti garantiti da ipoteca, la valutazione ai fini della quantificazione di un’offerta di acquisto “pro soluto” è basata su un semplice algoritmo che incrocia le risultanze delle indagini commerciali sul debitore con la pessimistica previsione di vendita del cespite immobiliare al prezzo più basso a seguito dei ribassi ipotizzabili ai sensi di legge.

Ancora, di concerto con il Custode, sarà necessario effettuare un sopralluogo con un ns. esperto estimatore per valutare lo stato dell’immobile ablato e delle aspettative di vendita al pubblico incanto per poi formalizzare un’offerta.

Inoltre, più che per le altre tipologie, i crediti ipotecari impongono alla Procedura di sostenere ingenti spese vive (certificazioni notarili, iscrizioni a ruolo, compensi professionisti delegati, perizie e consulenze tecniche, trascrizioni e registrazione atti, onorari custode, compensi al legale, etc) oltre ad esporla a lunghe attese di realizzo dato che, come tristemente noto, le procedure esecutive immobiliari possono durare anche molti anni e con l’aggravante che non è garantito il risultato in quanto numerose sono le vicende giuridiche che possono intralciare il proficuo percorso ablatorio.

La cessione “pro soluto” evita alla Procedura di sostenere le notevoli spese legali e di esecuzione, ribalta sul cessionario l’alea dell’incasso del credito e, soprattutto, attualizza subito le proprie aspettative creditorie con consequenziale chiusura della Procedura in tempi brevi nell’interesse del ceto creditorio e dei ruoli delle Sezioni Fallimentari.

Crediti verso pubblica amministrazione

I crediti verso la P.A. rappresentano la categoria di crediti maggiormente confliggente con le esigenze delle Procedure Concorsuali in quanto le tempistiche di realizzo sono fortemente condizionate, in peius, a causa dei termini processuali dilatori riservati alla P.A. oltre che per il continuo replicarsi dei Decreti emanati dal Legislatore in soccorso degli Enti Pubblici per evitare che dichiarino dissesto finanziario.

Cedendo tali crediti la Procedura attualizza la pretesa creditoria ribaltando sul cessionario i costi dell’attesa e l’alea circa le tempistiche di incasso che possono durare anche diversi anni e con esiti incerti.

Iter cessione crediti commerciali

Co.Le.Fin, per procedere alla formalizzazione di una proposta commerciale di acquisto “pro soluto” dei crediti concorsuali, deve effettuare una due diligence sui medesimi crediti mediante accesso, secondo termini e modalità più consone al Curatore, ai relativi fascicoli per verificare i presupposti di certezza ed esigibilità.

Co.Le.Fin. si riserva, per avare maggiore contezza dei crediti da acquistare, di richiedere al Curatore una delega per accedere, ex art. 492 bis C.p.c., alle banche dati dei debitori presso l’amministrazione finanziaria e tributaria. Ottenute queste informazioni, si procederà, quindi, ad officiare una proposta da sottoporre al Giudice Delegato ed al Comitato dei Creditori onde acquisirne il relativo parere.

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